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	<title>Edilizia &#8211; Durazzo e Pellizzaro</title>
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	<title>Edilizia &#8211; Durazzo e Pellizzaro</title>
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	<item>
		<title>Congruità manodopera negli appalti: nuova procedura di alert dal 1 marzo 2023</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 13:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I.    Premessa In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143 a partire dal 1 marzo 2023 è stato dato avvio al nuovo sistema di alert di verifica della congruità della manodopera per tutti i cantieri edili. La verifica di congruità, in particolare nel settore &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I.    Premessa</strong></p>
<p>In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143 a partire dal 1 marzo 2023 è stato dato avvio al nuovo sistema di <strong>alert di verifica della congruità della manodopera</strong> per tutti i cantieri edili.</p>
<p>La verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere, tra l’altro, a realizzare <strong>un’azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale</strong>, promuovendo l’emersione del lavoro irregolare attraverso l’utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un’effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>II.    La normativa e le finalità</strong></p>
<p>Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l’articolo 8, comma 10-bis, stabilisce che al Documento Unico Di Regolarità Contributiva (<strong>DURC</strong>) è aggiunto il <strong>documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera </strong>relativa allo specifico intervento.</p>
<p>L’introduzione della nuova procedura di alert è finalizzata a sensibilizzare e responsabilizzare i soggetti coinvolti (imprese affidatarie e, nei lavori pubblici, le Amministrazioni Appaltanti) sugli adempimenti legati alla normativa in materia ed in particolare sull’obbligo di richiesta della certificazione di congruità.</p>
<p>In considerazione della fase di avvio del sistema congruità nazionale, per i soli cantieri conclusi entro il <strong>28 febbraio 2023 </strong>(la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1 novembre 2021), le Casse Edili / Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da <strong>un’autodichiarazione dell’impresa </strong>avente ad oggetto ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>III.    La nuova procedura</strong></p>
<p>In particolare la nuova procedura prevede:</p>
<ol>
<li>al momento dell’inserimento della denuncia di nuovo lavoro (<strong>DNL</strong>), il portale nazionale della congruità, tramite <strong>CNCE_Edilconnect</strong>, invierà una <strong>comunicazione</strong> all’impresa affidataria e, nel caso di lavori pubblici, anche al Committente informando che l’opera denunciata è soggetta alla verifica di congruità e che l’attestazione dovrà essere richiesta prima del saldo finale nel caso dei lavori privati e in occasione dell’ultimo SAL prima del saldo finale nel caso di lavori pubblici; la comunicazione verrà inviata all’impresa affidataria anche nel caso in cui la DNL sia stata inserita da un subappaltatore;</li>
<li>il giorno 3 di ogni mese l’impresa affidataria riceverà i <strong>riepiloghi relativi all’andamento</strong> della congruità nei propri cantieri;</li>
<li>per i <strong>cantieri di durata</strong> <strong>superiore a 30 giorni</strong>, verrà comunicato all’impresa affidataria (ed al committente nel caso di lavori pubblici) che l’attestazione di congruità dovrà essere richiesta dopo la fine dei lavori e comunque nel rispetto dei termini indicati al punto 1): tale comunicazione avverrà 20 giorni prima della fine dei lavori indicata nella DNL;</li>
<li>alla <strong>chiusura del cantiere</strong>, qualora nessuno dei soggetti interessati avesse provveduto a richiedere la certificazione di congruità, la nuova procedura di alert comporta  che:</li>
<li>qualora il <strong>cantiere sia congruo</strong>, il sistema invia una PEC che invita i soggetti interessati (impresa affidataria e anche committente nel caso di lavori pubblici) a richiedere l’attestazione o a scaricarla dal portale www.congruitanazionale.it;</li>
<li>qualora il <strong>cantiere risulti non congruo</strong>, il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia del mese di chiusura del cantiere, il sistema comunica ai soggetti interessati (impresa affidataria e committente nel caso di lavori pubblici) che l’opera non risulta congrua e che non è stata richiesta la certificazione di congruità, con contestuale avviso al committente di non procedere al pagamento.</li>
</ol>
<p>Inoltre, se <strong>entro 15 giorni</strong> dal ricevimento della comunicazione l’impresa affidataria non provvede alla regolarizzazione (secondo quanto previsto dall’accordo nazionale del 10.09.2020) <strong><u>l’impresa verrà segnalata come irregolare alla Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI) con effetti negativi sul rilascio del DURC successivo alla segnalazione.</u></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tutte le <strong>comunicazioni </strong>previste dalla nuova procedura di alert <strong>avverranno tramite PEC</strong> dalla casella congruità.GOOO@infopec.cassaedile.it utilizzando le funzionalità del sistema CNCE_ Edilconnect.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>Come avvocati specializzati nell’edilizia lavoriamo da anni a fianco delle nostre clienti per fornire assistenza per ogni sorta di problematica. Tra i vari servizi offerti come avvocati specializzati in edilizia siamo in grado sia di assistere le imprese aggiornandole mano a mano sugli adempimenti più rilevanti da assolvere, nonché nell’espletamento degli stessi, così da evitare problematiche consistenti come ad esempio la sospensione del DURC.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>SUPERBONUS 110% : Avvocato esperto in edilizia</title>
		<link>https://www.durazzopellizzaro.it/edilizia/superbonus-110-avvocato-esperto-in-edilizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 10:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34) oltre ad introdurre le varie agevolazioni fiscali, ha anche previsto la risposta sanzionatoria in caso di violazione dei requisiti di legge.   In primis, si evidenzia che gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 </strong>convertito con modificazioni dalla<strong> L. 17 luglio 2020, n. 77 (</strong><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34)"><strong>https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34)</strong></a> oltre ad introdurre le varie agevolazioni fiscali, ha anche previsto la risposta sanzionatoria in caso di violazione dei requisiti di legge.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>In primis, si evidenzia che gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati chiariti sia dalla <strong>circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020</strong> sia nella risposta all’interrogazione <strong>n.5-04585 del 10 </strong><strong>settembre 2020 presso la Camera dei Deputati</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle entrate nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d&#8217;imposta, l&#8217;Agenzia delle entrate provvede al recupero dell&#8217;importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione</p>
<p>L’importo del recupero sarà maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del DPR 602/1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento (art.13 del d.lgs. 471/1997).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l&#8217;eventuale utilizzo del credito d&#8217;imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Pertanto, se soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tuttavia, tale situazione muta in presenza di concorso nella violazione comportando anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.</p>
<p>Dunque, il fornitore/impresa o il cessionario risponderà solo in due casi:</p>
<ul>
<li><strong>concorso nella violazione</strong>;</li>
<li><strong>per l’eventuale utilizzo del credito d&#8217;imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto</strong>(il fornitore compensa 50.000 euro anziché 30.000 euro).</li>
</ul>
<p>Mentre, nel caso in cui il credito sia acquistato in buona fede dal fornitore o cessionario, il soggetto <strong>non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>IN CONCLUSIONE </strong></p>
<p>Chiaramente, la situazione suesposta potrebbe creare un rischio per il beneficiario in quanto persona fisica e non giuridica, poiché lo stesso potrebbe non riuscire a chiamare in garanzia anche il fornitore, essendo gli accertamenti dell’Ufficio non necessariamente prevedibili nel breve periodo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pertanto, si potrebbe creare una situazione in cui pur essendo accertato un concorso nella violazione anche da parte dell’impresa, l’unico a risponderne sarà il beneficiario/contribuente con il proprio patrimonio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tale rischio si potrebbe solo prevenire attraverso le polizze assicurative.</p>
<p>Tuttavia, in merito bisognerà prestare particolare attenzione circa il loro contenute ovvero che le stesse contengano clausole ad hoc create affinché i danni subiti dalla parte lesa possono avere natura “lungolatente”, ossia possono essere percepibili dal soggetto danneggiato in tempi molto successivi rispetto al momento in cui si verifica la condotta che li determina.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ebbene, bisognerebbe verificare la <em>presenza di<strong> clausole “tail coverage” </strong></em>volte a coprire i periodi successivi alla fine del rapporto contrattuale attraverso una “estensione postuma” e di clausole “<strong>clausole a richiesta fatta”</strong> che costituiscono una deroga al generale modello assicurativo previsto dall’art. 1917 c.c.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Solo così l’assicurazione potrà coprire tutte le condotte che andranno a generare domande risarcitorie, insorte durante l’operatività del contratto, a prescindere dal momento in cui la richiesta di risarcimento venga formulata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La presenza di tali clausole permette alle parti di evitare buchi di copertura e di essere maggiormente tutelati nei successivi 8 anni disponibili all’Ufficio per un eventuale accertamento.</p>
<p>Un <strong>avvocato esperto in edilizia </strong>e specializzato in materia contrattuale può fornire tutti i chiarimenti del caso: come Studio, abbia seguito numerosi clienti in materia assicurativa ed avendo specializzazione anche nel campo dell’edilizia saremo più che capaci nel districarsi in questa materia onde <strong>evitare brutte sorprese future</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Avvocato immobiliarista &#8211; L&#8217;acquisto dell&#8217;immobile da costruire</title>
		<link>https://www.durazzopellizzaro.it/edilizia/avvocato-immobiliarista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 12:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’acquisto di immobile da costruire. Con l’approvazione della Legge delega 2 agosto 2004, n. 210 e del Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;122)  che ne ha integrato e precisato il contenuto, il nostro ordinamento si è dotato di un importante strumento di tutela dell’acquirente o del promissario acquirente di immobili da costruire. Lo &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>L’acquisto di immobile da costruire.</strong></h2>
<p>Con l’approvazione della Legge delega 2 agosto 2004, n. 210 e del Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122 (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;122">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;122</a>)  che ne ha integrato e precisato il contenuto, il nostro ordinamento si è dotato di un importante strumento di <strong>tutela dell’acquirente o del promissario acquirente di immobili da costruire</strong>.</p>
<p>Lo scopo della nuova normativa era, evidentemente, quello di tutelare l’acquirente di immobile da costruire in quanto <strong>contraente più debole</strong>, al quale deve essere garantita la possibilità di recuperare tutte le somme versate al costruttore nel caso in cui quest’ultimo incorra in una situazione di crisi (quando cioè il costruttore venga assoggettato a esecuzione immobiliare, a fallimento, a concordato preventivo, ad amministrazione controllata, a liquidazione coatta amministrativa &#8211; <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/14/19G00007/sg">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/14/19G00007/sg</a>).</p>
<p>Detta necessità ha indotto il legislatore ad approvare la legge in questione, che, nonostante molteplici aspetti problematici, ha introdotto nel nostro ordinamento importanti <strong>strumenti di tutela per l’acquirente di immobili da costruire</strong>; quest’ultimo, inoltre, non può rinunciare alle tutele previste.<br />
La disciplina di tutela trova applicazione solo a determinate condizioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I soggetti e i beni coinvolti</h2>
<p>Quanto ai beni osserviamo che deve trattarsi di “<strong>immobili da costruire</strong>” ossia di immobili per i quali, da un lato, “sia già stato richiesto il permesso di costruire” ma dall’altro che “siano ancora da edificare o per i quali la costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità”.</p>
<p>Quanto ai soggetti tutelati, la legge de quo si applica ad alcuni ben precisi destinatari<strong>: non tutti gli acquirenti possono essere “utenti” di questa disciplina</strong>, lo sono solo le persone fisiche e non, quindi, società o associazioni o altre persone c.d. giuridiche. Più precisamente, è considerata “acquirente” ai fini della legge in questione, quella persona fisica che sia in procinto di acquistare un immobile da costruire e che abbia quindi stipulato qualsiasi contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l’acquisto o comunque il trasferimento non immediato della proprietà o di un altro diritto reale di godimento sull’immobile da costruire.</p>
<p>Rientra altresì nel novero dei soggetti tutelati colui che, socio o non socio, abbia concordato con una <strong>cooperativa edilizia </strong>l’assegnazione in proprietà o l’assegnazione di un altro diritto reale di godimento su di un immobile da costruire.</p>
<p>La definizione di legge è ampia: sostanzialmente, è <strong>acquirente </strong>la persona fisica che abbia stipulato un contratto, sia esso un preliminare o di altro genere, che abbia come effetto quello di impegnare le parti ad un futuro trasferimento della proprietà di un immobile da costruire.</p>
<p>Inoltre, sempre con riferimento ai soggetti destinatari della disciplina, risulta opportuno precisare che chi vende non può essere un soggetto qualsiasi: egli deve essere un <strong>“costruttore”</strong> e cioè un soggetto che edifica l’immobile, sia direttamente che tramite la stipula di contratti, d’appalto o di altro tipo, che abbiano ad oggetto appunto quella costruzione.</p>
<p>Rientra nella definizione per esempio la cooperativa edilizia che per sua natura non svolge attività di impresa di costruzione ma che opera di <em>default </em>mediante la stipula di contratti di appalto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Gli strumenti di tutela dell’acquirente individuati dal d.lgs. n. 122 del 2005.</h2>
<p>Solo per completezza di esposizione ricordiamo che prima di tale legge la stipula di un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile da costruire era sfornita di qualsiasi protezione di fronte all’ipotesi di inadempimento del costruttore.</p>
<p>Innumerevoli furono i casi, prima della legge in esame, di <strong>malcapitati acquirenti</strong> che versarono nelle mani delle imprese consistenti acconti, quando non l’intero prezzo, e che poi a fronte del fallimento del costruttore, si ritrovarono con un “pugno di mosche” in mano essendo costretti a insinuarsi al passivo del fallimento (come semplici creditori chirografari) o, in taluni casi, a ricomprarsi l’immobile RIPAGANDO l’intero prezzo.</p>
<p>La portata innovativa del Decreto Legislativo n. 122 del 2005 risiede appunto negli importanti strumenti di tutela apprestati a favore dell’acquirente.</p>
<p>Essi sono destinati a operare in diversi momenti:</p>
<ol>
<li>al momento della stipula del preliminare:
<ul>
<li><strong>l’obbligo di consegna all’acquirente della</strong> <strong>fideiussione</strong> (la cui efficacia è destinata a cessare solo al momento in cui avviene il trasferimento della proprietà del bene);</li>
<li><strong>l’obbligo di adeguare il contratto al contenuto di legge</strong>. Ossia l’obbligo di adeguare il contratto preliminare, o qualsiasi altro contratto comunque diretto al successivo trasferimento della proprietà a una persona fisica, a un contenuto “minimo” fissato dal legislatore;</li>
</ul>
</li>
<li>dopo la stipula del preliminare e prima del definitivo:
<ul>
<li>la <strong>facoltà di pretendere</strong> da parte del costruttore il frazionamento del mutuo eventualmente gravante sull’intero lotto;</li>
<li>l’<strong>impossibilità per il notaio di stipulare</strong> il contratto definitivo in assenza di titolo per il frazionamento o per la cancellazione dell’ipoteca. Ossia il divieto per il notaio di procedere alla stipula di atti di compravendita, se prima o contestualmente agli stessi, non si sia proceduto al frazionamento del mutuo liberando dall’ipoteca le porzioni immobiliari non gravate dal mutuo stesso;</li>
<li>il <strong>diritto di prelazione</strong> a favore del promissario acquirente nel caso di vendita all’asta dell’immobile, già adibito dallo stesso acquirente ad abitazione principale, nell’ambito di una procedura esecutiva anche nel caso in cui egli abbia ottenuto dal fideiussore il rimborso delle somme anticipate;</li>
</ul>
</li>
<li>all’atto notarile definitivo di trasferimento della proprietà:
<ul>
<li><strong>l’obbligo di consegna della polizza assicurativa indennitaria</strong>.</li>
<li><strong>l’esclusione della revocatoria fallimentare</strong>.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Conclusione</strong></h2>
<p>La disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 122 del 2005 risulta dunque essere un valido strumento di tutela per gli <strong>acquirenti di immobili da costruire</strong>, particolarmente colpiti soprattutto nel caso di fallimento delle imprese costruttrici prima della stipula dell’atto definitivo di vendita.</p>
<p>Questi, per l’effetto dello <strong>scioglimento del contratto preliminare</strong> su iniziativa del curatore, si trovano in estrema <strong>difficoltà a recuperare integralmente le somme versate</strong> al promittente venditore, a titolo di caparra o acconto sul prezzo (<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/14/38/so/6/sg/pdf)">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/14/38/so/6/sg/pdf)</a>.</p>
<p>L’<strong>avvocato immobiliarista </strong>assume quindi un ruolo centrale per garantire <strong>i diritti degli acquirenti, </strong>i quali, anche in caso di problematiche, devono poter fare riferimento ad un professionista che conosca in maniera approfondita <strong>come tutelarli.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.durazzopellizzaro.it/edilizia/avvocato-immobiliarista/">Avvocato immobiliarista &#8211; L&#8217;acquisto dell&#8217;immobile da costruire</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.durazzopellizzaro.it">Durazzo e Pellizzaro</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Avvocato edilizia &#8211; Superbonus</title>
		<link>https://www.durazzopellizzaro.it/edilizia/avvocato-edilizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 12:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Superbonus 110% / opportunita’contribuente / art.119/art.121. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34) ha introdotto importanti agevolazioni fiscali ai cittadini al fine di assicurare un rilancio rapido dell’economia italiana post pandemia. Tra le più importante novità di certo va annoverato il “Superbonus 110%” con &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Superbonus 110% / opportunita’contribuente / art.119/art.121.</h2>
<p>Il <strong>decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 </strong>convertito con modificazioni dalla<strong> L. 17 luglio 2020, n. 77 (</strong><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34)"><strong>https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34)</strong></a> ha introdotto importanti agevolazioni fiscali ai cittadini al fine di assicurare un rilancio rapido dell’economia italiana post pandemia.</p>
<p>Tra le più importante novità di certo va annoverato il “<strong>Superbonus 110</strong>%” con cui il Governo ha elevato le agevolazioni <strong>al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022</strong>, per interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.</p>
<p>Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica degli edifici.</p>
<p>Tra le novità introdotte, di certo la più importante è la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato in fattura, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.</p>
<p>Come <strong>consulenti in materia</strong>, abbiamo <strong>assistito numerose imprese/privati/condomini</strong> nella fase di <strong>prefattibilità</strong> e nella fase <strong>contrattualistica</strong> principale che comprende i tre interlocutori chiavi in tali operazioni  ovvero il committente, l’appaltatore e il tecnico incaricato.</p>
<p>Vi proponiamo qui di seguito questa sintesi per comprendere appieno la portata di questo strumento a disposizione delle imprese che operano nel mondo degli appalti pubblici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I soggetti beneficiari</h2>
<p>Il comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, disciplina l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus ovvero prevede i soggetti che possono usufruire della detrazione maggiorata sulle spese <strong>sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022</strong>.</p>
<p>Più precisamente l’agevolazione maggiorata al 110% si applica agli interventi effettuati da:</p>
<ul>
<li>Condomìni</li>
<li>persone fisiche, al di fuori dell&#8217;esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l&#8217;immobile oggetto dell&#8217;intervento</li>
<li>persone fisiche, al di fuori dell&#8217;esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate</li>
<li>Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di &#8220;in house providing&#8221;. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo</li>
<li>cooperative di abitazione a proprietà indivisa</li>
<li>Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale</li>
<li>associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.</li>
</ul>
<p>I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.</p>
<p>I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio (<em>articolo 119, comma 15-bis del Decreto Rilancio</em>).</p>
<p>Inoltre, i soggetti per poter beneficiare dell’aliquota, alla data inizio lavori, devono:</p>
<ul>
<li>possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);</li>
<li>detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario..</li>
</ul>
<h2>Gli interventi agevolabili</h2>
<p>Sono previste due differenti tipologie di interventi, detti trainanti e trainati, a seconda se siano svolti i primi anche i secondi possono godere dell’aliquota maggiorata se effettuati contemporaneamente.</p>
<p>I commi  da 1 a 4 dell’articolo 119, prevedono i cosiddetti interventi trainanti:</p>
<ul>
<li>di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l&#8217;involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un&#8217;incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell&#8217;edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all&#8217;interno di edifici plurifamiliari;</li>
<li>di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all&#8217;interno di edifici plurifamiliari;</li>
<li>antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell&#8217;articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).</li>
</ul>
<p>Il Superbonus spetta anche per gli interventi cosiddetti trainanti si tratta:</p>
<ul>
<li>le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell&#8217;articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. “<strong>ecobonus</strong>”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;</li>
<li>l&#8217;installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.</li>
</ul>
<p>La maggiore aliquota si applica solo se i suddetti interventi trainati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati alla voce degli interventi trainanti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I vantaggi per il contribuente – sconto in fattura o cessione del credito</h2>
<p>Di certo un’aliquota maggiorata al 110% per i lavori previsti dal Superbonus chiaramente è vantaggiosa per il contribuente.</p>
<p>Difatti, i lavori, se portarti a detrazione, avrebbero un peso economico pari a 0 ed il beneficiario potrebbe ripartire l’importo della spesa in<strong> 5 quote annuali</strong> di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.</p>
<p>Ma non è solo questo il vantaggio più grande introdotto dal Decreto rilancio, difatti, sicuramente interessante è la possibilità per il beneficiario di usufruire in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di <strong>sconto</strong> praticato <strong>dai fornitori</strong> dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la <strong>cessione</strong> <strong>del credito </strong>corrispondente alla detrazione spettante( ex. Art.121 Decreto Rilancio).</p>
<p>La <strong>cessione</strong> può essere disposta in favore:</p>
<ul>
<li>dei <strong>fornitori</strong> dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi</li>
<li>di <strong>altri soggetti</strong> (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)</li>
<li>di <strong>istituti di credito</strong> e intermediari finanziari.</li>
</ul>
<p>Inoltre, i soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.</p>
<p>Tale possibilità in precedenza non era mai stata prevista per i vari bonus introdotti dal Governo e la semplice detrazione non invogliava il contribuente ad investire, dovendo a tutti gli effetti anticipare le somme che poi recuperava solo successivamente negli anni.</p>
<p>Ora invece il beneficiario potrà usufruire dei “bonus” sostenendo effettivamente costi zero senza dover anticipare alcuna somma.</p>
<p>Inoltre, è importante sottolineare che tale possibilità è stata estesa anche per gli interventi:</p>
<ul>
<li>di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell&#8217;articolo 16-bis del TUIR)</li>
<li>di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)</li>
<li>per l&#8217;installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).</li>
</ul>
<p>Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche</p>
<ul>
<li>il <strong>visto di conformità</strong> dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF</li>
<li><strong>l’asseverazione tecnica</strong> relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico,<strong> </strong>che certifichi <strong>il rispetto dei requisiti tecnici necessari </strong>ai fini delle agevolazioni fiscali e la <strong>congruità delle spese </strong>sostenute in relazione agli interventi agevolati.</li>
</ul>
<h2>In conclusione</h2>
<p>si tratta di un ottimo strumento a costi zero e totalmente finanziato dallo Stato che a tutti gli effetti da nuova linfa all’economia nazionale, dando possibilità anche al piccolo contribuente di poterne trarne vantaggio. <strong>Tuttavia, è necessario fare attenzione: prima di dare inizio ai lavori, è sempre opportuno far verificare ad un soggetto terzo l’effettiva possibilità di usufruire dei bonus!</strong> Un <strong>avvocato</strong> specializzato nel ramo dell’<a href="https://www.durazzopellizzaro.it/edilizia/avvocato-edilizia/"><strong>edilizia</strong></a> può fornire tutti i chiarimenti del caso: come Studio, abbia seguito numerosi clienti nel districarsi in questa materia onde <strong>evitare brutte sorprese</strong>.</p>
<p><strong> </strong></p>
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