Valore probatorio della fattura non contestata

Può succedere a volte, nel corso dell’esecuzione di un lavoro, che sorgano contestazioni con fornitori, subappaltatori e subcontraenti in merito alla qualità e quantità delle prestazioni rese da tali soggetti e che tali contestazioni incidano o possano incidere sulla quantificazione delle somme loro dovute a saldo.

 

In tali situazioni non è raro il caso che il debitore (adempiente) riceva dal fornitore, subappaltatore e subcontraente (inadempiente o parzialmente inadempiente) delle fatture elettroniche che vengono trasmesse al Sistema di interscambio con un importo che si ritiene, in tutto o in parte, non dovuto.

 

È fondamentale in questa situazione sapere come comportarsi per non ricadere nel caso di “Fattura non contestata

 

Fino a qualche tempo fa, alla fattura commerciale veniva riconosciuto dalla giurisprudenza un valore probatorio parziale.

 

Si riteneva cioè tale documento, che proviene dalla parte che dice di esser creditrice, potesse giustificare solo l’emissione di un decreto ingiuntivo ma che, in caso di opposizione, l’emittente della fattura avesse l’onere di provare il rapporto sottostante e cioè l’esistenza del contratto e la correttezza della sua esecuzione.

 

Ora, la Cassazione ha parzialmente modificato tale impostazione attribuendo un valore fondamentale all’immediata contestazione della fattura in discussione.

 

La Cassazione infatti – con la sentenza n. 3581/2024 – ha affrontato il tema del carattere “confessorio” dell’annotazione contabile di fatture regolarmente emesse dall’emittente e non contestate dal destinatario.

La Cassazione, sul punto, ha dettato il seguente principio che appare parzialmente innovativo:

“La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.

IL CASO CONCRETO

Una società di smaltimento di rifiuti si era vista cancellare il decreto ingiuntivo a seguito dell’opposizione dell’impresa che le aveva conferito i materiali di scarto e che riteneva le prestazioni indicate in fattura non corrispondenti a quanto stabilito nel contratto.

Il destinatario della fattura però, in sede stragiudiziale, non aveva mai sollevato alcuna contestazione in merito alla fattura, limitandosi a contestarla solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’emittente. Eccoci nel caso della fattura non contestata.

Il giudice aveva di fatto accolto l’opposizione senza dare il dovuto valore probatorio al documento commerciale e soprattutto al comportamento tenuto dal destinatario che aveva accettato la fattura con relativa annotazione contabile.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha osservato che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto.

Con la conseguenza che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Codice civile).

CONSEGUENZE PRATICHE

Allo scopo di non incorrere in errori difficilmente rimediabili, allorquando si riceve una fattura di cui si contesta (in tutto o in parte) l’importo occorrerà fare attenzione e contestarla immediatamente mediante atto scritto (è consigliabile l’invio di una pec) chiedendone lo storno ed indicando esplicitamente le ragioni per cui la stessa viene contestata.