La revisione dei prezzi nel nuovo Codice

I.   Premessa

Proviamo innanzitutto a ricostruire la travagliata vicenda della revisione prezzi a partire dal D.lgs. 50/16 (ultimo codice vigente).

In quell’articolato le modifiche al contratto, sia qualitative che quantitative, trovavano la loro disciplina nell’art. 106 che, a differenza di quella inserita nel Codice precedente (art. 115 del d. lgs. n. 163/2006) lasciava alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta se inserire o meno nei bandi di gara una clausola di revisione prezzi.

 

II.   Emergenza COVID 19 e il “Caro – Materiali”

Di fronte all’assenza di una clausola revisionale ed all’aumento esorbitante dei prezzi causata dall’emergenza COVID e dai recenti eventi bellici, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile anche al contratto d’appalto pubblico la norma generale dell’art. 1467 c.c. – risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Tale norma, tuttavia, non attribuisce all’appaltatore un diritto di rinegoziare il contratto, ma solo il diritto a risolverlo nell’ipotesi che con la Stazione appaltante non si giungesse ad alcun accordo.

A questo punto il legislatore, di fronte al pericolo del proliferare di opere incompiute ha adottato varie soluzioni:

  • art. 7 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 introduce le c.d. “varianti per caro materiali”;
  • art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 e articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, per i lavori, prevedono meccanismi di compensazione, applicabili a fronte delle variazioni individuate da appositi decreti ministeriali e sulla base di specifiche istanze degli appaltatori;
  • art. 26 del d.L. 50/2022, prevede l’applicazione dei prezzari aggiornati per l’adozione degli stati di avanzamento lavori e  per i nuovi bandi;
  • art. 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 prevede un obbligo generale, per le procedure di gara indette a partire dal 27 gennaio 22 e fino al 31 dicembre 2023, di introdurre sempre nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice.

 

III.  Le difficoltà ed il Nuovo Codice Appalti 2023

Da questa complessa e variegata normativa sono derivate varie difficoltà operative (impugnazioni dei decreti ministeriali; difficoltà interpretative in merito al pagamento diretto delle compensazioni; incertezza delle Stazioni appaltanti circa l’individuazione delle modalità di revisione da indicare nei documenti di gara; ecc.) in parte non ancora tutte risolte.

A questo punto il 31/3/23 è entrato in vigore il nuovo Codice appalti 2023 destinato ad acquistare piena efficacia a partire dall’ 1/7/23.

Il nuovo testo normativo (art. 60) prevede l’obbligo di inserire le clausole di revisione prezzi nei documenti di gara (si supera dunque l’aspetto della discrezionalità)

Le clausole di revisione dei prezzi:

  • non possono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto;
  • si attivano solo se la variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, supera il 5 per cento dell’importo complessivo;
  • coprono solo l’80 per cento della variazione stessa.

Per la verifica degli aumenti si useranno alcuni indici appositamente elaborati dall’ISTAT.

La norma fa sorgere alcuni dubbi ed interrogativi:

  1. non si comprende se per ottenere la revisione sarà necessario presentare una domanda e quale sia il procedimento ed i termini da seguire;
  2. poiché la norma impone che la variazione del 5% riguardi l’importo complessivo del contratto esiste in concreto la possibilità che anche un aumento rilevantissimo dei prezzi di singole materie prime possa non incidere sul prezzo totale per più del 5% e dunque possa non essere revisionato;
  3. poiché la norma prende in considerazione le variazioni dei costi sia in aumento che in diminuzione, la clausola revisionale potrebbe tradursi in concreto in una riduzione del prezzo complessivo e dunque in un danno per l’appaltatore
  4. qualora la variazione dei prezzi possa essere compensata attraverso le varianti che assicurano risparmi (ammissibili ai sensi dell’art. 120) la clausola viene posta nel nulla o continua comunque ad applicarsi?
  5. l’art. 60, co. 5, indica dove reperire le risorse da destinare alla revisione. Sorge il dubbio, se tali risorse non dovessero essere disponibili, la norma potrebbe essere disapplicata?

In ogni caso sensi dell’art. 9 e del “principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”, nel contratto “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento   di clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.” 

Poiché queste clausole dovranno coesistere con quelle, previste dall’art. 60, sulla revisione dei prezzi occorrerà comprendere come le due previsioni si possano in concreto coordinare.

L’auspicio è che anche su questa partita le future revisioni del Codice possano contribuire  a fare chiarezza ed a evitare possibili contrasti interpretativi.

 

Conclusioni

Come avvocati specializzati negli appalti pubblici lavoriamo da anni a fianco delle nostre clienti per fornire assistenza per ogni sorta di problematica. Tra i vari servizi offerti nell’ambito della “consulenza appalti pubblici” siamo in grado sia di assistere le imprese nelle procedure atte alla revisione dei prezzi, così da permettere di ottenere il giusto compenso per le opere realizzate.