Direttore tecnico: responsabilità e tutela legale

La normativa di riferimento

La figura del Direttore Tecnico è stata originariamente introdotta attraverso la L. 1139/37, la quale convertiva il R.D. 1538/36. Nel corso degli anni la disciplina è stata più volte aggiornata, sino ad arrivare alle disposizioni oggi vigenti in materia.

Il Diretto Tecnico trova attualmente la sua disciplina nell’art. 87 del D.P.R. 207/10 (che allego).

In base a quanto disposto al primo comma di quella norma, la direzione tecnica è l’organo a cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. Tale attività può essere svolta da uno o più soggetti, compreso il legale rappresentante dell’impresa.

 

I requisiti richiesti per ricoprire il ruolo

Sotto un profilo inerente le competenze che è necessario possedere per ricoprire tale ruolo, è necessario fare alcune distinzioni. Per la qualificazione dell’impresa in categorie SOA di classe pari o superiore alla IV, è necessario che il Direttore Tecnico sia in possesso di una laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra.

Discorso diverso invece per quel che concerne le classifiche inferiori, per le quali è sufficiente che il Direttore Tecnico sia in possesso di un titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni (da provare attraverso certificati di esecuzione dei lavori).

Rispetto invece al ruolo ricoperto all’interno dell’organigramma societario, la figura del Direttore Tecnico può coincidere con quella di legale rappresentante dell’impresa. Inoltre, può anche essere il titolare della stessa o un socio della società. Qualora tuttavia il soggetto individuato non rivesta tali ruoli, egli dovrà essere dipendente della stessa o aver stipulato, in qualità di libero professionista, apposito contratto d’opera professionale.

Da ultimo, è importante rilevare come, al pari dei legali rappresentanti dell’impresa, al Direttore Tecnico siano richiesti anche specifici requisiti di ordine morale.

In particolare, per rivestire il ruolo è necessario non incorrere in nessuna delle situazioni di incompatibilità (motivi di esclusione dagli appalti pubblici) di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16 (condanne penali, ecc).

 

La funzione ed il ruolo del Direttore Tecnico all’interno dell’impresa e nei rapporti con i terzi

All’interno dell’impresa il Direttore Tecnico assume un ruolo di fondamentale importanza poiché egli è il responsabile dell’organizzazione dell’impresa in base alle competenze allo stesso specificamente affidate (egli può disporre dunque anche di poteri gerarchici nei confronti delle maestranze, nonché di poteri di indirizzo sulle attività esecutive dell’attività d’impresa).

Nei rapporti con i terzi, il DT, insieme al legale rappresentante dell’impresa, di fatto svolge un ruolo di rappresentanza dell’impresa.

In ambito edilizio è il referente della Stazione Appaltante e della DL e si occupa di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi inerenti l’esecuzione delle opere appaltate,  assicurandosi che queste vengano realizzate secondo le regole dell’arte e nel più rigoroso rispetto delle normative in tema soprattutto di sicurezza.

Non deve infine essere dimenticato come la nomina del Direttore Tecnico costituisca uno dei requisiti necessari per l’ottenimento delle qualificazioni SOA da parte dell’impresa.

Inoltre, in alcuni casi, è sufficiente che il Direttore Tecnico abbia maturato determinate competenze anche in altre imprese per poterle attribuire alla società con cui si trova al momento impegnato.

Ed è proprio per la centralità del ruolo svolto all’interno dell’impresa dal DT a questi fini (nonché per la rilevanza esterna in termini di garanzie date ai soggetti terzi) che il Direttore Tecnico di una compagine societaria (o, meglio, di un operatore economico – anche impresa individuale) in possesso di qualificazione SOA,   

Non vi è invece ipotesi di incompatibilità se si è contestualmente Direttori Tecnici di società sprovviste di certificazioni SOA.

 

Le responsabilità del Direttore Tecnico

Vista la centralità del Direttore Tecnico nell’economia dell’impresa, appare scontato evidenziare come tale figura sia sottoposta a responsabilità di particolare rilievo.

In primo luogo, il Direttore Tecnico, ove non legale rappresentante, è legato da uno specifico contratto con la società che lo assume, il quale prevede specifici obblighi che vanno analizzati caso per caso. Da tali oneri derivano specifiche responsabilità nei confronti dell’impresa.

Per quanto riguarda i rapporti esterni all’impresa, invece, il Direttore Tecnico risponde delle responsabilità penali dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 riconducibili al ruolo, alle mansioni ed alle responsabilità dallo stesso ricoperte (ad esempio in materia di smaltimento dei rifiuti).

Si tratta di un grado di responsabilità inferiore rispetto a quello del legale rappresentante e nella sua valutazione si tiene altresì conto di una serie di potenziali elementi variabili, quali ad esempio l’effettiva prevedibilità di un evento, l’effettivo potere di spesa e di gestione dell’ente e di eventuali ingerenze interne da parte di soggetti sovraordinati.

In materia edilizia è però importante fare un ulteriore approfondimento.

È comune infatti che alla figura del Direttore Tecnico sia sovrapposta un’altra figura gravata di importanti responsabilità e cioè quella del Direttore Tecnico di Cantiere (laddove ovviamente per un singolo cantiere venga nominato un apposito DT).

Quindi in generale il DT è responsabile di tutti i cantieri in cui opera l’impresa, salvo diverse pattuizioni interne o salva la nomina di singoli Direttori Tecnici per singoli Cantieri.

 

Nel caso in cui il Direttore Tecnico sia anche Direttore Tecnico di Cantiere, all’interno del cantiere assumerà il ruolo di Dirigente. Questa figura trova la propria disciplina nel D.Lgs.  81/08 e viene qualificata come “garante organizzativo” della sicurezza e igiene del lavoro.

In termini tecnici il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali e di spesa adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

In termini pratici, egli dovrà di fatto attuare le direttive del datore di lavoro, organizzare tutte le attività del cantiere sia in termini di sicurezza che di qualità. Sarà tenuto ad un’alta sorveglianza dell’attività lavorativa svolta dalle maestranze, organizzando e conducendo di fatto il cantiere.

 

Infine, non va dimenticato come il Direttore Tecnico di Cantiere risponda anche nei confronti dei terzi fruitori danneggiati dall’opera finita e consegnata, quando emerga che la stessa non è stata conforme alla normativa e presenti delle difformità. (Cass. Pen. Sez. IV 16/09/2020 n. 27574)

 

Conclusioni

Come avvocati specializzati nell’edilizia lavoriamo da anni a fianco dei professionisti del settore, fornendo consulenza ed assistenza in ogni potenziale scenario offerto della professione.

Dalla stipula di un contratto all’assistenza giudiziale, essere specializzati in questo settore ci permette di comprendere e capire le esigenze dei Clienti, permettendoci di offrire la miglior tutela possibile.