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	<title>Imprese &#8211; Durazzo e Pellizzaro</title>
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	<title>Imprese &#8211; Durazzo e Pellizzaro</title>
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		<title>Direttore tecnico: responsabilità e tutela legale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 10:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La normativa di riferimento La figura del Direttore Tecnico è stata originariamente introdotta attraverso la L. 1139/37, la quale convertiva il R.D. 1538/36. Nel corso degli anni la disciplina è stata più volte aggiornata, sino ad arrivare alle disposizioni oggi vigenti in materia. Il Diretto Tecnico trova attualmente la sua disciplina nell’art. 87 del D.P.R. &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong> La normativa di riferimento</strong></p>
<p>La figura del Direttore Tecnico è stata originariamente introdotta attraverso la L. 1139/37, la quale convertiva il R.D. 1538/36. Nel corso degli anni la disciplina è stata più volte aggiornata, sino ad arrivare alle disposizioni oggi vigenti in materia.</p>
<p>Il Diretto Tecnico trova attualmente la sua disciplina nell’art. 87 del D.P.R. 207/10 (che allego).</p>
<p>In base a quanto disposto al primo comma di quella norma, <strong>la direzione tecnica è l&#8217;organo a cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori</strong>. Tale attività può essere svolta da uno o più soggetti, compreso il legale rappresentante dell’impresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> I requisiti richiesti per ricoprire il ruolo</strong></p>
<p>Sotto un profilo inerente le <u>competenze</u> che è necessario possedere per ricoprire tale ruolo, è necessario fare alcune distinzioni. <strong>Per la qualificazione dell’impresa in categorie SOA di classe pari o superiore alla IV</strong>, è necessario che il Direttore Tecnico sia in possesso di una laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra.</p>
<p>Discorso diverso invece per quel che concerne le <strong>classifiche inferiori</strong>, per le quali è sufficiente che il Direttore Tecnico sia in possesso di un titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni (da provare attraverso certificati di esecuzione dei lavori).</p>
<p>Rispetto invece al <u>ruolo ricoperto all’interno dell’organigramma societario</u>, la figura del Direttore Tecnico può coincidere con quella di legale rappresentante dell’impresa. Inoltre, può anche essere il titolare della stessa o un socio della società. Qualora tuttavia il soggetto individuato non rivesta tali ruoli, egli dovrà essere dipendente della stessa o aver stipulato, in qualità di libero professionista, apposito contratto d’opera professionale.</p>
<p>Da ultimo, è importante rilevare come, al pari dei legali rappresentanti dell’impresa, al Direttore Tecnico siano <strong><u>richiesti anche specifici requisiti di ordine morale</u>.</strong></p>
<p>In particolare, per rivestire il ruolo è necessario non incorrere in nessuna delle situazioni di incompatibilità (motivi di esclusione dagli appalti pubblici) di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16 (condanne penali, ecc).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> La funzione ed il ruolo del Direttore Tecnico all’interno dell’impresa e nei rapporti con i terzi</strong></p>
<p><strong>All’interno dell’impresa</strong> il Direttore Tecnico assume un ruolo di fondamentale importanza poiché egli è il responsabile dell’organizzazione dell’impresa in base alle competenze allo stesso specificamente affidate (egli può disporre dunque anche di poteri gerarchici nei confronti delle maestranze, nonché di poteri di indirizzo sulle attività esecutive dell’attività d’impresa).</p>
<p><strong>Nei rapporti con i terzi,</strong> il DT, insieme al legale rappresentante dell’impresa, di fatto svolge un ruolo di rappresentanza dell’impresa.</p>
<p>In <strong>ambito edilizio</strong> è il referente della Stazione Appaltante e della DL e si occupa di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi inerenti l’esecuzione delle opere appaltate,  assicurandosi che queste vengano realizzate secondo le regole dell’arte e nel più rigoroso rispetto delle normative in tema soprattutto di sicurezza.</p>
<p>Non deve infine essere dimenticato come la nomina del Direttore Tecnico costituisca uno dei requisiti necessari per l’ottenimento delle qualificazioni SOA da parte dell’impresa.</p>
<p>Inoltre, in alcuni casi, è sufficiente che il Direttore Tecnico abbia maturato determinate competenze anche in altre imprese per poterle attribuire alla società con cui si trova al momento impegnato.</p>
<p>Ed è proprio per la centralità del ruolo svolto all’interno dell’impresa dal DT a questi fini (nonché per la rilevanza esterna in termini di garanzie date ai soggetti terzi) che il <strong>Direttore Tecnico di una compagine societaria</strong> (o, meglio, di un operatore economico – anche impresa individuale) in possesso di qualificazione SOA, <strong>  </strong></p>
<p>Non vi è invece ipotesi di incompatibilità se si è contestualmente Direttori Tecnici di società sprovviste di certificazioni SOA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> Le responsabilità del Direttore Tecnico</strong></p>
<p>Vista la centralità del Direttore Tecnico nell’economia dell’impresa, appare scontato evidenziare come tale figura sia sottoposta a <strong>responsabilità di particolare rilievo</strong>.</p>
<p>In primo luogo, il Direttore Tecnico, ove non legale rappresentante, è legato da uno specifico contratto con la società che lo assume, il quale prevede specifici obblighi che vanno analizzati caso per caso. Da tali oneri derivano specifiche responsabilità nei confronti dell’impresa.</p>
<p>Per quanto riguarda i rapporti esterni all’impresa, invece, il Direttore Tecnico risponde delle responsabilità penali dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 riconducibili al ruolo, alle mansioni ed alle responsabilità dallo stesso ricoperte (ad esempio in materia di smaltimento dei rifiuti).</p>
<p>Si tratta di un grado di responsabilità inferiore rispetto a quello del legale rappresentante e nella sua valutazione si tiene altresì conto di una serie di potenziali elementi variabili, quali ad esempio l’effettiva prevedibilità di un evento, l’effettivo potere di spesa e di gestione dell’ente e di eventuali ingerenze interne da parte di soggetti sovraordinati.</p>
<p>In materia edilizia è però importante fare un ulteriore approfondimento.</p>
<p>È comune infatti che alla figura del Direttore Tecnico sia sovrapposta un’altra figura gravata di importanti responsabilità e cioè quella del <strong>Direttore Tecnico di Cantiere</strong> (laddove ovviamente per un singolo cantiere venga nominato un apposito DT).</p>
<p>Quindi in generale il DT è responsabile di tutti i cantieri in cui opera l’impresa, salvo diverse pattuizioni interne o salva la nomina di singoli Direttori Tecnici per singoli Cantieri.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel caso in cui il Direttore Tecnico sia anche Direttore Tecnico di Cantiere, all’interno del cantiere assumerà il ruolo di Dirigente. Questa figura trova la propria disciplina nel D.Lgs.  81/08 e viene qualificata come “garante organizzativo” della sicurezza e igiene del lavoro.</p>
<p>In termini tecnici il <strong>dirigente</strong> è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali <strong><u>e di spesa</u> </strong>adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.</p>
<p>In termini pratici, egli dovrà di fatto attuare le direttive del datore di lavoro, organizzare tutte le attività del cantiere sia in termini di sicurezza che di qualità. Sarà tenuto ad un’alta sorveglianza dell’attività lavorativa svolta dalle maestranze, organizzando e conducendo di fatto il cantiere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Infine, non va dimenticato come il Direttore Tecnico di Cantiere risponda anche nei confronti dei terzi fruitori danneggiati dall’opera finita e consegnata, quando emerga che la stessa non è stata conforme alla normativa e presenti delle difformità. (Cass. Pen. Sez. IV 16/09/2020 n. 27574)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> Conclusioni</strong></p>
<p>Come avvocati specializzati nell’edilizia lavoriamo da anni a fianco dei professionisti del settore, fornendo consulenza ed assistenza in ogni potenziale scenario offerto della professione.</p>
<p>Dalla stipula di un contratto all’assistenza giudiziale, essere specializzati in questo settore ci permette di comprendere e capire le esigenze dei Clienti, permettendoci di offrire la miglior tutela possibile.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Durc appalti privati e pubblici</title>
		<link>https://www.durazzopellizzaro.it/imprese/durc-appalti-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 13:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il documento unico di regolarità contributiva   Nell’ambito della consulenza appalti alle imprese, una delle tematiche più frequenti è quella che attiene al possesso del documento unico di regolarità contributiva, c.d. DURC, presupposto per l’impresa per ottenere il pagamento di quanto dovuto e ancor prima per partecipare alle gare d’appalto. Ma vediamo nel dettaglio. Cos’è &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Il documento unico di regolarità contributiva</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Nell’ambito della <strong>consulenza appalti alle imprese, una delle tematiche più frequenti </strong>è quella che attiene al possesso del documento unico di regolarità contributiva, c.d. DURC, presupposto per l’impresa per ottenere il pagamento di quanto dovuto e ancor prima per partecipare alle gare d’appalto. Ma vediamo nel dettaglio.</p>
<ol>
<li><strong>Cos’è il DURC</strong></li>
</ol>
<p>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (&#8220;requisiti regolarità&#8221;).</p>
<p>Tale documento è stato introdotto nel nostro sistema con la Legge n. 266/2002 e con il Decreto Legislativo n. 276/2003 e da subito nel tempo varie modifiche.</p>
<p>Il certificato quando emesso ha una validità di <strong>120 giorni</strong> dalla data di effettuazione della verifica.</p>
<p>Dal 1 luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva può essere fatta unicamente in via digitale. L’esito è immediato, in tempo reale:  se la verifica <strong>ha esito positivo</strong> viene generato il Durc online che sarà valido per 120 giorni dal momento in cui lo si richiede; se invece <strong>è negativa</strong>, gli enti trasmettono via Pec all’interessato la notifica a mettersi in regola entro massimo quindici giorni.</p>
<ol start="2">
<li><strong>Cosa si intende per regolarità contributiva</strong></li>
</ol>
<p>Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.</p>
<ol start="3">
<li><strong>Quando è richiesto il DURC? </strong></li>
</ol>
<p>Il documento è richiesto per poter lavorare con la pubblica amministrazione e anche in alcuni casi in ambito privato. Nello specifico <strong>è necessario avere il Durc per</strong>:</p>
<ul>
<li>Partecipare alle gare e aggiudicarsi <strong>appalti pubblici ( si veda sub. 5);</strong></li>
<li>Per <strong>i subappalti nel settore pubblico</strong></li>
<li>Per il rilascio delle <strong>attestazioni SOA</strong></li>
<li>Per lavori <strong>in ambito privato</strong> sottoposti a concessione edilizia</li>
<li>Per l’erogazione di <strong>sussidi e sovvenzioni</strong>.</li>
</ul>
<ol start="4">
<li><strong>Durc appalti privati: è necessario?</strong></li>
</ol>
<p>Il Durc negli appalti privati è obbligatorio quando è necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento, per i quali le leggi e gli strumenti urbanistici richiedono la presentazione di un&#8217;istanza di autorizzazione al Comune.</p>
<p>Nell’ambito dell’appalto privato l&#8217;impresa appaltatrice ha il dovere di dotarsi dell&#8217;attestazione in tutti i casi in cui i lavori da svolgere sono sottoposti alla condizione del rilascio di autorizzazioni amministrative, come SCIA e Permesso di Costruire ecc.</p>
<p>Inoltre, l&#8217;impresa edile è obbligata a richiedere il DURC anche alle eventuali ditte subappaltatrici cui abbia affidato una o più porzioni dei lavori nel proprio cantiere, onde verificare la regolarità contributiva di queste ultime.</p>
<p>In assenza, l&#8217;impresa subappaltatrice non ha diritto ai pagamenti per l&#8217;opera effettivamente prestata.</p>
<p>Invece, il DURC per gli appalti privati non è necessario tutte le volte in cui si tratta di opere in edilizia &#8220;libera&#8221;, come le manutenzioni ordinarie e in generale tutti i lavori per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo da parte dell&#8217;amministrazione: ad esempio, ciò accade per i lavori di tinteggiatura dei muri esterni, per la riparazione di ringhiere e grondaie o per l&#8217;abbattimento di barriere architettoniche, quando non è necessario realizzare rampe per effettuare i lavori.</p>
<ol start="5">
<li><strong>DURC e requisiti di ordine generali ex art. 80, comma 4 dlgs. 50/2016 e rateazioni</strong></li>
</ol>
<p>L’art. 80 dlgs. 50/2016 fissa i requisiti c.d.  generali o di moralità o di ordine pubblico che gli operatori economici devono possedere per poter essere ammessi alle gare pubbliche e stipulare i contratti di appalto e di subappalto. Richiesti a pena di esclusione.</p>
<p>Tra i requisiti richiesti, al 4 comma è prevista la regolarità nel pagamento di tasse e contributi previdenziali. IL DL 16/7/2020 n. 76, c.d. decreto semplificazioni, ha previsto la facoltà della Stazione Appaltante di poter <strong>escludere</strong> un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d&#8217;appalto, qualora la medesima stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, <strong>anche non definitivamente accertati</strong>, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo: per <strong>grave violazione</strong> deve intendersi, limitatamente a quelle di natura tributaria, quelle che hanno comportato un omesso versamento di imposte e tasse di ammontare superiore all&#8217;importo indicato nei commi 1 e 2-bis, dell&#8217;art. 48 del dpr 602/1973 mentre, con riferimento a quelle di natura contributiva, si deve far riferimento a quelle utilizzate per il mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al DM 30/01/2015, dal 1° luglio 2015 sostituito dal DIRC online.</p>
<ol start="6">
<li><strong>Il principio della continuità del possesso dei requisiti</strong></li>
</ol>
<p>La regolarità contributiva del DURC on-line assume importanza per il principio della <em>continuità del possesso dei requisiti</em> che deve caratterizzare l’offerente al momento della presentazione dell’offerta sino all’aggiudicazione definitiva e del rapporto con la Stazione appaltante. <strong>Non sono consentite regolarizzazioni postume</strong> della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali <u>fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione</u> e del rapporto con la stazione appaltante, essendo dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva. Il Consiglio di Stato ha recentemente stabilto che l’Operatore economico destinatario di un invito alla regolarizzazione contributiva (cd. Preavviso di DURC negativo) ex articolo 4, comma 1, D.M. 30 gennaio 2015, di consistente importo, è da escludersi dalle procedure ad evidenza pubblica per violazione del principio sancito dall’articolo 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e di quello di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione (Cons. Stato Sez. V, 26 giugno 2020, n. 4100).</p>
<ol start="7">
<li><strong>DURC regolare in presenza di rateazioni</strong></li>
</ol>
<p>L’ultimo periodo del 4 comma dell’art. 80 dlgs. 50/2016 stabilisce che quanto sopra esposto sub. 5 non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi <u>pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti</u>, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Quindi se l’impresa ha richiesto la rateazione e la stessa è stata concessa, non rientra in ipotesi di esclusione.</p>
<ol start="8">
<li><strong>Cosa accade se l’appaltatore paga il subappaltatore con il Durc scaduto? </strong></li>
</ol>
<p>L’appaltatore in questo caso sarebbe esposto al rischio di pagare due volte: il subappaltare ed i suoi dipendenti che avrebbero comunque azione diretta in forza dell’art. 29 d.lgs. 276/03.</p>
<p>Tale articolo, al comma 2, sancisce il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore/ subappaltatore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Conclusioni</strong></h2>
<p>Il nostro studio legale garantisce consulenza alle imprese nostre clienti e permette sia di avere consapevolezza delle <strong>eventuali problematiche </strong>che possono sorgere nel corso dell’esecuzione dell’appalto, sia di <strong>affrontarle insieme</strong> nella maniera più efficace possibile.</p>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consulenza in project financing</title>
		<link>https://www.durazzopellizzaro.it/imprese/consulenza-in-project-financing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 13:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il project financing Come studio che offre una consulenza imprese in ambito di appalti pubblici ci siamo spesso imbattuti nella figura del project financing La finanza di progetto o  project financing è disciplinato all’art. 183 del codice dei contratti pubblici  dlgs. 50/2016 con numerose modifiche alla previgente disciplina contenuta nell’art. 153 del dlgs. 163/2006. Di &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Il project financing</h2>
<p>Come studio che offre una <strong>consulenza imprese in ambito di appalti pubblici</strong> ci siamo spesso imbattuti nella figura del project financing</p>
<p>La <strong>finanza di progetto</strong> o  <strong>project financing</strong> è disciplinato all’art. 183 del codice dei contratti pubblici  dlgs. 50/2016 con numerose modifiche alla previgente disciplina contenuta nell’art. 153 del dlgs. 163/2006.</p>
<p>Di seguito il link dell’articolo: <a href="https://www.codiceappalti.it/DLGS_50_2017/Art__183__Finanza_di_progetto/8583">https://www.codiceappalti.it/DLGS_50_2017/Art__183__Finanza_di_progetto/8583</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Innanzi tutto il project financing è una specie del cd. <strong>Partenariato Pubblico Privato (PPP).</strong></p>
<p>Il <strong>PPP</strong> riferendosi a una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, può essere scelto dalle Pubbliche Amministrazioni qualora intendano affidare ad un operatore privato l’attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi. Vi rientrano le seguenti figure:</p>
<ul>
<li>la finanza di progetto;</li>
<li>la concessione di costruzione e gestione;</li>
<li>la concessione di servizi;</li>
<li>la locazione finanziaria di opere pubbliche;</li>
<li>il contratto di disponibilità ecc.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Caratteristiche del PPP sono:</h2>
<ol>
<li>La durata relativamente lunga della collaborazione tra partner pubblico e il partner privato;</li>
<li>Le modalità di finanziamento del progetto garantito dal settore privato;</li>
<li>La ripartizione dei rischi tra partner pubblico ed il partner privato sul quale sono trasferiti rischi di solito a carico del settore pubblico.</li>
</ol>
<p>Tradizionalmente i modelli di PPP si riconducono a due diverse forme:</p>
<ul>
<li>Il <strong>partenariato c.d. contrattuale</strong> in cui la collaborazione tra settore pubblico e settore privato si fonda esclusivamente su legami convenzionali (classico esempi sono la concessione, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità);</li>
<li>Il <strong>partenariato c.d. istituzionale </strong>che implica una cooperazione tra settore pubblico e settore privato in seno ad un0entità distinta (classici esempi sono le società miste);</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Ricavi nel PPP – opere calde ed opere fredde</p>
<p>Nel PPP i <strong>ricavi</strong> derivanti dalla gestione dell’opera o dei servizi possono consistere nella corresponsione di un canone da parte dell’amministrazione o in qualsiasi altra forma di contropartita economica, compresi gli introiti derivanti dalla vendita dei servizi all’utenza.</p>
<p>I PPP possono avere ad oggetto sia <strong>opere calde, </strong>che sono destinate con priorità a cittadini ed utenti che pagano una tariffa per l’utilizzazione dell’infrastruttura, sia <strong>opere fredde </strong>che sono invece destinate all’utilizzo diretto della pubblica amministrazione in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici (es. scuole, ospedali, carceri cc.), per le quali l’amministrazione corrisponde all’operatore economico un canone di disponibilità. Nel primo caso il recupero del finanziamento avviene attraverso gli introiti percepiti dagli utenti che usufruiscono del servizio o dell’opera ed il rischio di gestione risente della domanda; nel secondo caso il recupero dell’investimento avviene attraverso i ricavi percepiti dalla pubblica amministrazione attraverso il canone ed il rischio di gestione è direttamente connesso alla variazione del contributo/ canone.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Project Financing ( pf) ad iniziativa privata</h2>
<p>Il project financing (PF) , quale strumento di PPP, riguarda <strong>il finanziamento di un progetto</strong> in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto dal privato per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio.</p>
<p>L’istituto, diffuso nei paesi del mondo anglosassone ha avuto ingresso nel nostro ordinamento alla fine degli anni 90 ( legge 415/1998 c.d. Merloni ter), quando la scarsità di fondi pubblici unitamente ai vincoli di bilancio hanno incentivato la ricerca di strumenti alternativi all’appalto per rilanciare le infrastrutture pubbliche.</p>
<p>E’ stato più volte rimaneggiato dal legislatore. L’art. 183 dlgs. 50/2016 l’ha semplificato prevedendo solo due procedure rispetto alle quattro previste dall’art 153 del  dlgs 163/2006:</p>
<ul>
<li>procedura di project financing <strong>a iniziativa dell’ente pubblico</strong>, per la realizzazione di lavori già inclusi negli strumenti di programmazione (commi 1-14);</li>
<li>procedura di project financing <strong>a iniziativa privata</strong>, per lavori non presenti nella programmazione (commi 15-19).</li>
</ul>
<p>Come avvocati esperti negli appalti pubblici abbiamo affiancato alcune imprese private in tali procedure. Di seguito quindi ci soffermiamo sul PF a iniziativa privata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le fasi del project financing a iniziativa privata</h2>
<p>L’istituto del project financing ad iniziativa privata si contraddistingue perché la fase di iniziativa non è assunta dall’Amministrazione bensì dal privato; il procedimento è articolato in fasi:</p>
<ol>
<li>la prima fase consiste nella presentazione di una proposta spontanea da parte dei soggetti privati che contiene un progetto di fattibilità, uno schema di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;</li>
<li>entro 3 mesi l’amministrazione valuta la fattibilità della proposta e previa eventuali modifiche inserisce il progetto di fattibilità nel proprio strumenti di programmazione;</li>
<li>una volta approvato il progetto l’amministrazione lo pone a base di gara per l’affidamento della concessione; a tale gara è inviato il proponente;</li>
<li>se il proponente non risulta aggiudicatario della gara, può esercitare entro quindi giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario; se al contrario non esercita la prelazione, ha diritto a ottenere le spese sostenute per elaborare la proposta.</li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<h2><b>Conclusioni</b></h2>
<p>La crisi e le modifiche di mercato portano sempre più verso una <strong>nuova concezione</strong> e gestione delle opere pubbliche che vede come determinante la collaborazione del soggetto privato accanto a quello pubblico.</p>
<p>Il <strong>project financing</strong> diviene pertanto un importante strumento di sviluppo territoriale che consente il rilancio dell’economia attraverso la collaborazione fra pubblico e privato.</p>
<p>La <strong>consulenza in project financing</strong> è un servizio che garantiamo ai nostri clienti, accompagnandoli nelle loro scelte strategiche con <strong>l’obiettivo di massimizzare il risultato riducendo i rischi.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
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		<title>Giurista di impresa &#8211; Responsabilità nell’ATI</title>
		<link>https://www.durazzopellizzaro.it/imprese/giurista-di-impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 13:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture possono prevedere una serie di obbligazioni molto differenti tra loro e spesso le imprese non hanno al proprio interno tutti le competenze o le qualifiche richieste. Spesso in questi casi le aziende, pur di partecipare alle gare che altrimenti le vedrebbero escluse, optano per raggrupparsi insieme ad &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Gli <strong>appalti pubblici di lavori, servizi e forniture</strong> possono prevedere una serie di obbligazioni molto differenti tra loro e spesso le imprese non hanno al proprio interno tutti le competenze o le qualifiche richieste.</p>
<p>Spesso in questi casi le aziende, pur di partecipare alle gare che altrimenti le vedrebbero escluse, optano per <strong>raggrupparsi insieme</strong> ad altri imprese che posseggono le competenze o i requisiti a loro mancanti ed, in caso di aggiudicazione della gara, procedono congiuntamente a costituire delle <strong>Associazioni Temporanea d’Impresa</strong>, le cosiddette A.T.I.</p>
<p>Queste vengono costituite attraverso atto pubblico, ossia un contratto di <strong>mandato</strong>, con cui viene individuata una società <strong>capogruppo mandataria</strong> la quale rappresenterà tutto il raggruppamento nei confronti della Stazione Appaltante, mentre le altre società saranno le <strong>mandanti.</strong></p>
<p>In questo approfondimento verrà proposta una sintesi delle principali differenze tra le varie tipologie di A.T.I., con un particolare approfondimento rispetto alle responsabilità derivanti nei confronti della Stazione Appaltante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Quale normativa regola le A.T.I.?</strong></h2>
<p>I Associazioni Temporanee d’Impresa trovano la propria disciplina <strong>all’</strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&amp;atto.codiceRedazionale=16G00062"><strong>art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016</strong></a><strong>, il c.d. “Codice Appalti”.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Quale struttura può avere un A.T.I.?</strong></h2>
<p>Le A.T.I. possono essere di tre tipi: <strong>orizzontali, verticali o miste. </strong>Le principali <strong>differenze </strong>riguardano sia la suddivisione dei singoli lavori, sia le diverse responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante. In estrema sintesi:</p>
<ul>
<li>le <strong>T.I. orizzontali</strong> possono essere liberamente costituite dai partecipanti alla gara e <strong>tutti</strong> sono in grado di rendere le prestazioni appaltate;</li>
<li>le <strong>T.I. verticali</strong> invece possono essere costituite solo nei casi in cui è la stessa Stazione Appaltante a suddividere le <strong>prestazioni tra principali e secondarie</strong>. In questi casi <strong>l’impresa mandataria</strong> apporta competenze incentrate sulla <strong>prestazione principale</strong>, diverse da quelle delle mandanti, mentre le <strong>mandatarie</strong> apporteranno le competenze per realizzare le <strong>prestazioni secondarie</strong>;</li>
<li>le <strong>T.I. miste</strong> non si caratterizzano per le prestazioni appaltate, ma per la loro <strong>struttura</strong>, in quanto nel raggruppamento, oltre alla società capogruppo individuata attraverso apposito mandato, deve essere individuata una <strong>ulteriore società mandante </strong>soggetta alle stesse regole e responsabilità della capogruppo verso la Stazione Appaltante.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Quali responsabilità hanno la mandataria e le mandanti nelle A.T.I. nei confronti della Stazione Appaltante?</strong></h2>
<p>Come illustrato al punto precedente, le <strong>differenze</strong> sostanziali tra A.T.I. orizzontali e A.T.I. verticali poggia sul contenuto delle <strong>competenze</strong> portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara e sulle prestazioni che verranno rese, mentre le A.T.I. miste per la loro struttura.</p>
<p>Nelle <strong>l&#8217;A.T.I. orizzontali</strong>, in ragione del fatto che le imprese associate sono portatrici delle medesime competenze per l&#8217;esecuzione delle prestazioni appaltate, <strong>ciascuna delle imprese riunite è responsabile solidalmente</strong> nei confronti della Stazione Appaltante.</p>
<p>Nelle <strong>A.T.I. verticali</strong> invece, alla luce del fatto che l&#8217;impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione principali e le <strong>mandanti </strong>hanno competenze relative alla prestazioni secondarie, queste rispondono ciascuna per<strong> le prestazioni assunte</strong>, mentre la <strong>mandataria</strong> risponde in via <strong>solidale</strong> con ciascuna delle imprese mandanti in relazione alle rispettive prestazioni secondarie oltre che per le proprie.</p>
<p>Nelle <strong>A.T.I. miste</strong>, sia la <strong>mandataria</strong>, sia una <strong>società mandante</strong> già individuata nel raggruppamento, rispondono in via <strong>solidale</strong> per tutte le prestazioni appaltate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Conclusioni</strong></h2>
<p>La possibilità di costituire un A.T.I. rappresenta per le imprese una <strong>importante occasione</strong> per essere maggiormente <strong>competitive</strong> e poter <strong>concorrere </strong>in gruppo a gare altrimenti inaccessibili singolarmente.</p>
<p>Tuttavia, viste le <strong>responsabilità</strong> derivanti nei confronti della Stazione Appaltante, è necessario <strong>inquadrare</strong> correttamente sin dalla costituzione della stessa i rispettivi <strong>oneri</strong>.</p>
<p>Un nostro giurista di impresa lavora a fianco delle nostre clienti accompagnandole sia nelle <strong>fasi di gara</strong>, sia nelle fasi costitutive dell’A.T.I.  Essere “<strong>avvocati specializzati in appalti pubblici</strong>” ci permette di accompagnare i nostri clienti in ogni scelta in materia di A.T.I., riducendo al <strong>minimo eventuali rischi</strong> e permettendogli di acquisire lavori anche molto importanti con la <strong>massima serenità</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
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