Consulenza gare d’appalto – Andamento anomalo dei lavori e danno da ridotta produttività

Durante l’esecuzione di un appalto pubblico si possono presentare circostanze di varia natura che impediscono all’appaltatore di rendere la prestazione secondo le modalità ed i tempi originariamente programmati.

Alcuni tra i casi maggiormente frequenti sono la mancata consegna effettiva dell’area di cantiere, le carenze della progettazione esecutiva non superabili in sede di realizzazione (es. la progettazione di un elemento non realizzabile) oppure problematiche dipendenti dal sito di cantiere, come un terreno non adatto all’opera appaltata senza che vengano effettuate preventive ulteriori opere non previste nel bando di gara.

In tali situazioni l’appaltatore si trova costretto ad operare con una organizzazione diversa rispetto a quella ipotizzata a seguito dell’aggiudicazione e cioè quando “riproporziona” la propria struttura d’impresa con riferimento a due principali fattori: l’importo dei lavori acquisiti ed il tempo utile per eseguirli.

Ciò impedisce all’impresa di procedere nel rispetto del cronoprogramma originario e determina, quindi, lo stravolgimento della pianificazione di produzione originaria – sulla cui base l’appaltatrice aveva formulato la propria offerta in sede di gara – con conseguente anti-economicità dell’attività resa.

 

La ridotta produttività dell’impresa ed il conseguente danno

Nella formulazione dell’offerta per l’esecuzione dell’opera l’impresa non considera solo i prevedibili costi dei materiali dei quali occorrerà approvvigionarsi per l’esecuzione dei relativi lavori, ma altresì, e soprattutto, gli aspetti organizzativi ed esecutivi, mettendoli in relazione alla propria struttura produttiva.
Non va infatti dimenticato che, come logico, il fine dell’impresa è quello di ottimizzare il risultato economico.

Poiché i costi dei materiali e della mano d’opera possono considerarsi dati pressoché uniformi per tutti gli aspiranti, è proprio sulla capacità di programmare razionalmente ed efficacemente l’attività produttiva che si manifesta e si realizza la competitività.
Ne deriva che, laddove l’attività organizzativa e gestionale dell’appaltatore è preclusa, la produttività media dell’impresa di riduce.

Il danno per l’impresa in questi casi ha il nome di “danno per ridotta produttività”. La Giurisprudenza ha sempre costantemente confermato il principio in base al quale lo spostamento della data di ultimazione dei lavori o la ridotta produttività dell’impresa in un determinato lasso di tempo, per fatto della stazione appaltante, sono danni risarcibili.
Questo perché le circostanze impreviste, incidendo sull’organizzazione dell’impresa e comportando l’alterazione dei programmi di gestione, inducono inevitabilmente pregiudizi economici in capo all’appaltatore, configurabili come danni emergenti, i quali dovranno essere risarciti.

L’Ente appaltante non deve, infatti, in nessun caso sconvolgere il piano tecnico di esecuzione predisposto dall’impresa in funzione della propria struttura imprenditoriale, avendo quest’ultima il diritto di impostare ed attuare la realizzazione dell’opera secondo i piani ed i programmi originariamente stabiliti.
L’impresa ha quindi il diritto di sviluppare i lavori in modo lineare e continuativo in modo da eseguire gli stessi secondo il programma previsto e di non lavorare in modo disorganico e frazionato se non espressamente previsto da subito attraverso il bando di gara.

 

Consulenza gare d’appalti: Cosa può fare l’impresa per tutelarsi

E’ importante chiarire che lo slittamento del termine originario o la mancata o ridotta produzione per un dato periodo di tempo sono circostanze che non rientrano nel rischio imprenditoriale che si è consapevolmente assunto l’appaltatore al momento della formulazione dell’offerta.
La produzione inferiore o la produzione in un tempo maggiore ha come principale effetto l’alterazione del prezzo complessivo, per l’impresa, dell’appalto.
In tale circostanza, essendo l’anomalo andamento dei lavori imputabile in tutto alla responsabilità della Committente, l’impresa è legittimata a formulare riserva al fine di vedersi riconoscere i maggiori oneri conseguenti allo slittamento del termine di ultimazione o la ridotta produttività registrata.

 

Conclusioni

La corretta formulazione di una riserva per andamento anomalo impone un insieme di competenze sia tecniche che giuridiche che difficilmente le imprese di costruzioni hanno.

E’ di fondamentale importanza sia formulare tempestivamente che correttamente tale tipologia di riserve.

Come avvocati specializzati negli appalti pubblici lavoriamo da anni a fianco delle nostre clienti per la tutela dei loro diritti. Tra i vari servizi offerti nell’ambito della “consulenza gare d’appalto” siamo in grado sia di predisporre per i nostri clienti le riserve da apporre, sia di condurre le trattative con le Stazioni Appaltanti per il risarcimento dei danni patiti in via stragiudiziale, sia, da ultimo, di tutelare anche in sede giudiziale i diritti e le conseguenti ragioni di credito.