Consulente appalti – Compensazione prezzi

Aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23/11/2021 il decreto 11 novembre 2021 relativo alla compensazione per l’aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici.

Il decreto, intitolato, “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” fa riferimento sia all’articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 che agli articoli 106 e 216 del più recente decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”.

Nell’allegato 1, in applicazione dell’art. 1-septies , comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono indicati:

  1. a) i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;
  2. b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020.

Ricordiamo che l’articolo 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021 prevede:

  • che, per i contratti in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, il Ministero rilevi con decreto le variazioni percentuali (maggiori dell’8%) in aumento o in diminuzione verificatesi nel primo semestre del 2021 (comma 1);
  • che è possibile procedere a compensazioni, in aumento o in diminuzione anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, d.lgs. n. 163/2006 e in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50/2016 (comma 2);
  • che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto 11 novembre 2021 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni (comma 3;
  • che per accedere alla compensazione l’appaltatore è tenuto, entro quindici giorni, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS con le variazioni e, quindi, ENTRO IL GIORNO 8 dicembre 2021, a inviare istanza di compensazione relativa agli intervenuti aumenti (comma 4).
  • che per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al d.lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 216, comma 27-ter, del d.lgs. n. 50/2016 (comma 5);
  • che ogni stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente e che possono anche essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (comma 6);
  • la fissazione di un limite massimo di spesa per le compensazioni fissato in 100 milioni di euro e l’istituzione di un “Fondo per l’adeguamento dei prezzi” (commi 7 e 8).