Diritto degli appalti pubblici – Fondo salva opere

Fondo salva opere per subappaltatori / subaffidatari / subfornitori

Il Fondo Salva Opere è stato introdotto dal Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34  (c.d. Decreto Crescita), convertito (con modificazioni) nella legge 28 giugno 2019, n. 58 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019), 1-bis al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori.

Il Fondo è finalizzato alla soddisfazione, nella misura del 70%, dei crediti insoddisfatti delle imprese subappaltatrici, subaffidatarie e subfornitrici, in caso di fallimento dell’appaltatore o affidatario dei lavori, nell’ambito di appalti pubblici. 1-bis.

Il fondo non opera per gli appalti aggiudicati dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Province, anche autonome, e dalle Regioni.

Come consulenti in appalti, abbiamo assistito numerose imprese nella presentazione della domanda di accesso al fondo.

Vi proponiamo qui di seguito questa sintesi per comprendere appieno la portata del diritto degli appalti pubblici a disposizione delle imprese che operano nel mondo degli appalti pubblici.

 

I soggetti beneficiari e la procedura

Possono accedere al Fondo i sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti.

Più precisamente i destinatari del fondo sono, come specificato dal comma 1-bis dell’art. 47 DL 2019/34:

  • i sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero;
  • nel caso di affidamento a contraente generale, i suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale.

Tali soggetti devono trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito e il suo ammontare.

L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l’esistenza e l’ammontare del credito.

La certificazione viene poi trasmessa, da parte di questi soggetti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, MIT  (link: https://www.mit.gov.it/) e costituisce prova del credito nei confronti del Fondo, inopponibile alla massa dei creditori concorsuali.

Il MIT accerta la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti e provvede all’erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti beneficiari.

 

Domanda di accesso al fondo

Sono previste due differenti tipologie di risorse, a seconda se i bandi di gara siano precedenti o successivi alla data del 30/6/19 e la procedura concorsuale sia aperta successivamente alla pubblicazione del bando stesso:

  1. A) se il bando di gara è pubblicato a far data dal 30/6/19 quindi si tratta di crediti insoddisfatti ovviamente dopo la data del 30/6/19, per procedure concorsuali dell’appaltatore o del contraente generale quindi successive al 30/6/19, il Fondo è alimentato dal versamento del contributo pari allo 0,5 per cento dell’importo del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalto (IPOTESI prevista dall’art. 47 – comma 1 TER);
  2. B) se il bando di gara è pubblicato prima del 30/6/19 e si tratta di crediti insoddisfatti prima del 30/6/19 per procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 ma non oltre il 30 giugno 2019, erano state stanziate delle somme destinate, in via esclusiva, al soddisfacimento di tali crediti, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l’anno 2020 , aumentate di 40 milioni dal DL Rilancio (IPOTESI art. 47 – comma 1 quinques).

La pec a cui i soggetti legittimati devono inoltrare la documentazione richiesta dall’art. 47, comma 1-ter è: fondo.salvaopere@pec.mit.gov.it come specificato all’art. 1 del D.D. n. 16864 del 19.12.2019.

Le  domande attivate entro il 24/2/20 relative l’ipotesi di cui all’art 47 comma 1 -quinques con termine per la domanda al 24/1/20 relativamente a crediti sorti dal 1/1/18 al 30/6/19 sono state accolte ed il MIT ha erogato un primo riparto a dicembre 2020. Sono previsti nuovi riparti nella primavera del 2021

RIASSUMENDO ad oggi le domande possono essere presentate per l’ipotesi dell’art. 47, 1 TER, DL 30/4/19 n. 34 in questi casi:

1) la procedura concorsuale in cui sia incorso l’appaltatore aggiudicatario o il contraente generale, deve essere necessariamente aperta successivamente al 30/6/19;

2) deve trattarsi di gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d’appalto sia pari o superiore a euro 200.000,00 e gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d’appalto sia pari o superiore a euro 100.000;

3) il credito del subappaltatore, del subfornitore o subcontraente, deve essere rimasto insoddisfatto alla data di apertura della procedura concorsuale quindi successivamente al 30/6/19. Se ricorrono le condizioni di cui sopra, l’impresa potrà proporre la domanda.

 

Per dettagli ecco il link delle FAQ pubblicate dal MIT: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/faq-fondo-salva-opere.

 

Nuove somme destinate al fondo salva opere dal DL rilancio 19/5/20

Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, cd. “Decreto Rilancio” con l’art. 201, recante norme in tema di “Incremento Fondo salva-opere” ha incrementato il fondo di ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2020, che si aggiungono ai 12 milioni euro stanziati per l’anno 2019 ed ai 33,5 milioni di euro già previsti per l’anno 2020, somme, queste, destinate a “coprire” i crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità di soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 (art. 47, comma 1-quinquies, decreto-legge n. 34/2019).

Con il decreto direttoriale MIT, n. 8447 del 19 giugno 2020, è stato predisposto un piano di ripartizione unico sia per il 2019 che per il 2020.

Importante: ai fini dell’erogazione delle risorse alle imprese, il MIT viene inoltre esentato dalle verifiche di regolarità contributiva ai fini previdenziali, nonché dall’espletamento della procedura per la verifica di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (verifica di “regolarità fiscale”).

 

In conclusione

Il diritto degli appalti pubblici è un ottimo strumento posto a tutela dei subappaltatori/subaffidatari/subfornitori, che dovrebbe contribuire ad arginare la piaga dei mancati pagamenti dei crediti da loro vantati quando i debitori siano assoggettati a procedure concorsuali. I consulenti appalti hanno questa funzione, ossia avvertire le imprese per ridurre i potenziali rischi, sia aiutarle ad avere accesso a tali fondi in caso di necessità. Come Studio, solo nell’ultimo anno abbiamo già assistito numerose imprese le quali hanno ottenuto i ristori statali.